CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: entro il 31 ottobre 2024 per aderire
Il concordato preventivo biennale (CPB) è stato introdotto dal D. Lgs. n. 13/2024.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024 ne ha definito le linee guida.
Si tratta di un accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate che mira a facilitare il pagamento delle imposte ed a ridurre il contenzioso.
Permette infatti ai contribuenti di concordare con l’Agenzia delle Entrate un reddito per gli anni 2024 e 2025 (per i contribuenti ISA) e per il solo anno 2024 (per i contribuenti in regime forfetario).
Chi può aderire
Il concordato preventivo biennale è rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, cioè coloro che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo con ricavi che rientrano in determinati limiti.
Possono accedere:
– Soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)
– Contribuenti in regime forfettario
Sono esclusi dal concordato coloro che non presentano regolarmente la dichiarazione dei redditi o che hanno riportato condanne per reati tributari.
La procedura di adesione al concordato preventivo biennale avviene telematicamente:
1. Ricezione della Proposta: la proposta di concordato viene inviata ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati storici e delle informazioni contabili e contiene il reddito e la produzione netta concordata per il biennio 2024-2025 (2024 per i forfettari);
2. Accettazione della Proposta: entro il 31 ottobre 2024 il contribuente che decide di aderire deve trasmettere l’accettazione compilando:
• il quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
• la sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
Con l’accettazione della proposta formulata dall’Ade il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
Il reddito concordato, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.
Cessazione
gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso sulla base della quale è stata formulata la proposta.
Decadenza
La decadenza si verifica in caso di omissione del versamento delle imposte concordate o per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.
In questi casi, il contribuente perde tutti i benefici del concordato e può essere soggetto a verifiche e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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