Studio Iuorio

ZES UNICA: PRONTO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

 

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento n 350036/2024 del 9 settembre 2024 ha approvato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica.

 

Gli operatori economici potranno utilizzare questo modello dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti già comunicati all’Agenzia dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024.

La comunicazione integrativa reca l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione.

 

 

MODALITÀ DI INVIO:

La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software apposito “Zes unica integrativa”, disponibile sul sito dell’Ade.

 

Verrà rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Ade.

 

Dal 18 novembre al 2 dicembre sarà possibile sia inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, sia annullarla, con conseguente decadenza dall’agevolazione.

 

 

COMPOSIZIONE:

La comunicazione integrativa è composta da:

  1. Frontespizio;
  2. quadro A (dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta);
  3. quadro B (dati della struttura produttiva);
  4. quadro C (elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia);
  5. quadro D (elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis);
  6. quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’art 7, comma 14, del decreto)

 

 

UTILIZZO:

il bonus potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento. Comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • l’F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello.

 

 

SCARTO:

La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:

  1. il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;
  2. gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
  3. il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  4. i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

 

 

MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO DELL’11 GIUGNO 2024 PROT. N. 262747/2024:

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6. Non si tiene conto delle comunicazioni di cui al citato paragrafo 5 già inviate entro la data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

Pertanto:

  • è inibito l’utilizzo del credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai citati paragrafi 4 e 5;
  • non è più possibile presentare le comunicazioni previste dal medesimo paragrafo 5 e non si tiene conto di quelle già presentate entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;
  • i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa.

 

 

PERCENTUALE DEL CREDITO:

Sulla base delle comunicazioni integrative ricevute, rapportandole ai fondi a disposizione del bonus, entro il 12 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate pubblicherà un provvedimento con il quale comunicherà la percentuale di spettanza del credito d’imposta

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