SUPERBONUS: PUBBLICATO IL DPCM
Pubblicato sul sito del Governo il DPCM 17 settembre 2024, attuativo dell’art. 3 del DL 39/2024, che ha introdotto una nuova comunicazione che va trasmessa per informare delle spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Le comunicazioni devono essere inviate:
• ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per gli interventi di efficientamento energetico (SUPER-ECOBONUS),
• al PNCS (Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche) per gli interventi antisismici (SUPER-SISMABONUS).
Per entrambi gli interventi i dati da comunicare sono:
a) i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto – DL 39/2024 (30/03/2024)
c) l’ammontare delle spese che si prevede di effettuare successivamente a tale data e fino a tutto il 2025
d) le percentuali di detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Devono inviare le comunicazioni obbligatorie coloro che:
A) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
B) dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.
In caso di interventi da Super-Ecobonus la comunicazione dovrà essere trasmessa dai tecnici abilitati all’invio dell’asseverazione all’Enea, nella quale sarà inserita una sezione aggiuntiva da compilarsi obbligatoriamente.
Con riferimento agli interventi da Super-Sismabonus la comunicazione dovrà essere inviata al PNCS da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.
L’omessa trasmissione dei dati nei tempi indicati dal Dpcm comporta:
• una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni comunicazione omessa, per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024;
• decadenza totale dell’agevolazione per gli interventi iniziati dopo il 30 marzo 2024, con conseguente perdita dei benefici fiscali.
Per gli interventi di efficientamento energetico i termini per la trasmissione dei dati della spesa sono uguali a quelli stabiliti per l’invio delle asseverazioni all’Enea (articolo 119, comma 13, lettera a) del Dl n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)).
Per gli interventi antisismici, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro:
il 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
30 giorni dall’ approvazione dei SAL, in tutti gli altri casi.
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