Studio Iuorio

NUOVE REGOLE PER GLI AFFITTI BREVI: OBBLIGATORIO IL CIN DAL 3 SETTEMBRE

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN (codice identificativo nazionale), per tutte le locazioni turistiche e con contratto di affitto breve, come previsto dalla Legge 191/2023 di conversione del Decreto Anticipi (DL 145/2023).

 

Il CIN è obbligatorio per:

o Contratti di locazione per finalità turistiche;
o Locazioni brevi, sia a carattere imprenditoriale che non imprenditoriale;
o Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

 

deve essere:

• Esposto: Visibile all’esterno della struttura o dell’immobile;
• Indicato: In tutti gli annunci pubblicitari (siti web, portali, ecc.).

 

L’obbligo di CIN riguarda i proprietari delle strutture ricettive e coloro che affittano immobili per finalità turistiche o per contratti brevi.

 

La richiesta va presentata al Ministero del Turismo tramite la piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.
Se la verifica dei requisiti e della documentazione prodotta darà esito positivo, il Ministero del Turismo rilascerà il CIN attraverso una procedura automatizzata, assegnando un codice identificativo unico all’immobile.

 

Chi non provvederà al suddetto adempimento sarà soggetto a sanzione pecuniaria.

È comunque previsto un periodo di 60 giorni, a partire dal 3 settembre, nel quale non saranno emesse sanzioni, per consentire a tutti di adeguarsi e richiedere il codice identificativo.

 

Oltre questo termine, si applicheranno le seguenti sanzioni:
– I locatori privi di CIN sono punibili con sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro.
– È punibile con sanzioni da 500 a 5mila euro la mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti obbligati.
– Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza , la sanzione va da 600 a 6mila euro.
– Per chi affitta casa ai turisti per più di 4 immobili senza prima aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la sanzione va da 2mila a 10mila euro.

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