DECRETO SANZIONI: LE NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2024
Pubblicato in GU (n. 150 del 28 giugno 2024) il Dlgs n 87 del 14 giugno 2024 (Decreto Sanzioni) della riforma delle sanzioni tributarie.
Dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore importanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario che riguardano principalmente:
- le sanzioni per omessi versamenti:
la sanzione sarà pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro (prima le sanzioni andavano dal 120% al 140%). In caso di presentazione tardiva, ma entro 90 giorni e prima che il contribuente sia formalmente a conoscenza di accertamenti, la sanzione sarà pari al 75% delle imposte dovute;
- la cedolare secca:
l’omessa dichiarazione dei redditi soggetti a cedolare secca sarà punita con una sanzione fissa del 240% delle imposte dovute, con un minimo di 500 euro (la precedente sanzione era variabile tra il 240% e il 480%). In caso di dichiarazione infedele, la sanzione scende al 140%, con un minimo di 300 euro;
- il ravvedimento operoso:
il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di sanare spontaneamente omissioni o errori con sanzioni ridotte. Sono previste riduzioni delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione e si introduce la possibilità di applicare il “cumulo giuridico”. Quindi in caso di violazioni multiple, si applicherà una sanzione unica e ridotta anziché la sommatoria delle singole sanzioni;
- lo scontrino elettronico:
la sanzione per omessa, errata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati sarà ridotta al 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 300 euro, (la precedente era del 90% con un minimo di 500 euro). Anche le sanzioni per mancata emissione di scontrini o ricevute scendono dal 90% al 70% dell’imposta. Inoltre, per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici, la sanzione sarà compresa tra 250 e 2.000 euro, a seconda della gravità della violazione.
Inoltre il DL ha introdotto dal 1° settembre 2024 anche lo scudo anti-sanzioni, per i contribuenti che si allineano alle circolari dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione, presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta.
Il meccanismo di depenalizzazione sarà applicabile solo se la violazione è dovuta a condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. In questo contesto, il contribuente avrà la possibilità di correggere la propria posizione entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi.
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