Studio Iuorio

DECRETO SALVA CASA: NOVITÀ PER IL CAMBIO DESTINAZIONE

 

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024 la legge di conversione 105/2024 del decreto-legge 69/2024 (“decreto salva casa 2024“).

La legge è in vigore dal 28 luglio 2024. La L. n. 105/2024 interviene a modificare il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) 

 

Di seguito le novità:

 

Cambio di Destinazione d’Uso (art. 23-ter)

Le semplificazioni previste dal Dl si applicheranno anche se sono previste opere edilizie.

Nello specifico, il mutamento della destinazione d’uso (sia con opere che senza opere) della singola unità immobiliare è sempre consentito:

  • all’interno della stessa categoria funzionale;
  • tra diverse categorie funzionali, per le unità ubicate in edifici in zone A (centro storico), B (zone totalmente o parzialmente edificate diverse dai centri storici) o C (zone destinate a nuovi complessi insediativi)

nel rispetto delle normative di settore (es. vincoli culturali e paesaggistici) e delle specifiche condizioni eventualmente fissate da strumenti urbanistici comunali;

 

Il mutamento della destinazione d’uso per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate è consentito solo in base alla legislazione regionale.

Inoltre è previsto che:

  • il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre soggetto a SCIA (la segnalazione certificata di inizio attività);
  • il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare tra diverse categorie funzionali è soggetto al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, ma se le opere sono soggette a CILA, si applica comunque la SCIA.

 

Altre novità:

 

Agibilità (art. 24)

Una delle novità riguarda il riconoscimento dell’agibilità mediante asseverazione di conformità dei cd. “mini appartamenti”, ovvero dei locali caratterizzati da:

  • altezza minima interna superiore a 2,40 m e inferiore a 2,70 m;
  • superficie minima, comprensiva dei servizi, superiore a 20 mq e inferiore a 28 mq per una persona;
  • superficie minima, comprensiva dei servizi, superiore a 28 mq e inferiore a 38 mq per due persone,

purché:

  • sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità;
  • i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  • sia presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.

 

Tolleranze costruttive

La legge prevede delle tolleranze costruttive, ovvero le difformità edilizie consentite entro determinati limiti. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 le soglie di tolleranza costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile. Pertanto, minore è la superficie utile maggiore è il limite consentito percentualmente:

  • 6% se l’abitazione non supera i 60 m²
  • 5% per le superfici tra i 60 e i 100 m²
  • 4% per le superfici tra i 100 e i 300 m²
  • 3% per le superfici tra i 300 e i 500 m²
  • 2% per le superfici superiori a 500 m²

 

Tolleranze esecutive

Previste le tolleranze esecutive (o di cantiere), ovvero le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.

Si prevede che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 costituiscono tolleranze esecutive nei seguenti casi:

  • minore dimensionamento dell’edificio;
  • mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne;
  • difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

 

 

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